Art. 1.

      1. Ai tossicodipendenti in cura presso comunità terapeutiche di recupero, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giornate annue, è riconosciuto il diritto all'iscrizione della posizione previdenziale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
      2. I tossicodipendenti di cui al comma 1 sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai lavoratori giornalieri di campagna; il periodo di contribuzione è computato in centocinquantuno giornate annue.
      3. L'onere dei contributi assicurativi dovuti all'INPS, derivanti dall'attuazione della presente legge, è posto a carico del bilancio dello Stato.